Legge 159/2020: un’arma in più per l’imprenditore indebitato

Finalmente una buona notizia per tutte le imprese coinvolte in procedure di omologazione riguardanti concordati preventivi e/o accordi di ristrutturazione debitoria. Lo spiega Giulio Livoni, fondatore dello Studio Livoni Comandulli & Associati, società di consulenza legale-finanziaria specializzata nella composizione assistita della crisi d’impresa secondo il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza. “Il 4 dicembre scorso è entrata in vigore la Legge 159/2020 (pubblicata in G.U. n. 300 del 3 dicembre 2020) con cui vengono modificati gli artt. 180, 182 bis e 182 ter della legge fallimentare. Consentendo di ottenere l’omologazione degli stessi anche senza il voto dell’Erario, questa modifica avrà (e di fatto sta già avendo) un notevole impatto sui concordati e sugli accordi di ristrutturazione dei debiti”. 

D’altra parte, con questo intervento il legislatore non ha fatto altro che adeguarsi all’art.48, co. 5, del Codice della Crisi, rubricato “Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti”. Tale articolo, infatti, dispone espressamente – nella formulazione appena modificata del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (c.d. “Decreto correttivo”) – quanto segue: “Il  tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo  anche  in mancanza di adesione  da  parte  dell’amministrazione  finanziaria  o degli enti gestori di forme di previdenza o  assistenza  obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini  del  raggiungimento  delle percentuali di cui all’articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze  della  relazione  del professionista indipendente, la  proposta  di  soddisfacimento  della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di  previdenza o assistenza obbligatorie  è  conveniente  rispetto  all’alternativa liquidatoria”.

Scendendo più in dettaglio, Livoni precisa che concordato preventivo e accordi di ristrutturazione possono ora essere omologati anche a prescindere dalla dichiarazione di voto o dall’adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. L’omologazione è attuata quando:

  • l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 l.f. o ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma dell’art. 182 bisf;
  • sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa fallimentare.

Perché si tratta di una buona notizia? “Perché la ratio dell’intervento – aggiunge LIvoni – è quella di agevolare il più possibile l’omologazione di concordati o di accordi di ristrutturazione, cercando di superare l’impasse che spesso nella prassi si viene a creare a causa dell’inerzia dell’amministrazione finanziaria. Tale agevolazione, in un periodo complesso come l’attuale, risulta indubbiamente necessaria e va quindi apprezzata”. Proprio in virtù della sua ratio, la nuova disposizione è da considerarsi applicabile anche alle procedure in corso e pertanto a tutti quei casi in cui l’omologazione di accordi di ristrutturazione o di concordati preventivi non sia ancora avvenuta. Basti pensare ai concordati in cui non è ancora stata tenuta l’adunanza dei creditori o a quegli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f non ancora sottoscritti, ferme restando le necessarie modifiche al piano e alla relazione del professionista attestatore.

Del resto, intervenendo sulla fase che regola il procedimento di omologa, la nuova norma è di natura processuale. Come tale, vale per essa il principio del c.d. tempus regit actum (in virtù del quale l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente nel momento in cui viene compiuto) sebbene successiva all’introduzione del giudizio. “In altre parole, nei procedimenti ristrutturativi in corso il debitore ha oggi una arma in più per poter confidare nella favorevole e rapida chiusura degli accordi proposti”, conclude Livoni.